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I VINI DOCG

Caluso

L’erbaluce di Caluso o “Caluso” è un prodotto del vitigno di Erbaluce caratterizzato da un colore giallo paglierino, con un odore vinoso e fine; il sapore invece è secco e fresco.

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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

 

Caluso Spumante

Il Caluso Spumante è caratterizzato da una spuma fine e persistenze, con un colore giallo paglierino e un odore delicato, il sapore è fresco, fruttato e caratteristico. 

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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l;

zuccheri residui naturali: massimo12,0 g/l.

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Passito o Erbaluce Passito

Il Passito o “Caluso Passito” ha un colore giallo oro all’ambrato scuro, un odore delicato, caratteristico e un sapore dolce, armonico, pieno, vellutato. 

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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui: minimo 70,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

 

Erbaluce di Caluso passito riserva o “Caluso” passito riserva

L’ Erbaluce di Caluso passito riserva o “Caluso” passito riserva ha un colore dal giallo oro all'ambrato scuro, un odore intenso, caratteristico, un sapore dolce, armonico, pieno, vellutato. 

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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% Vol.;

zuccheri residui minimo 70,0 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l

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Il Disciplinare di Produzione dei Vini DOCG

 “ Erbaluce di Caluso “

Denominazione

La denominazione di origine controllata e garantita “Erbaluce di Caluso “ è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione. 

Le menzioni sono le  seguenti:

“Erbaluce di Caluso “ o “ Caluso “

“Erbaluce di Caluso “ spumante o “ Caluso “ spumante 

“Erbaluce di Caluso “ passito o “ Caluso “ passito

“Erbaluce di Caluso “ passito riserva o “ Caluso” passito riserva

I vini DOCG “ Erbaluce di Caluso “ devono essere prodotti con uve provenienti esclusivamente dal vitigno Erbaluce

 

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve comprende alcuni comuni dell’anfiteatro morenico di Ivrea.

Base Ampelografica

Norme per la viticoltura

La produzione delle uve deve avvenire ad un altitudine di 200 e 500 s.l.m.

L’allevamento e la potatura delle piante devono essere quelli generalmente usati per questo tipo di vitigno e non si può praticare nessun tipo di forzatura.

Le rese massime di uva sono di 110 q/ha.

Si può applicare la menzione "vigna“ cioè indicare in vigneto di origine di particolare qualità: in questo caso la produzione massima è di 99 q/ha.

Le operazioni di vinificazione devono esser effettuate all’interno della zona di produzione con l'eccezione dell’operazione di spumantizzazione che si può effettuare anche fuori dalla zona però all’interno della regione Piemonte.

La resa massima dell’uva in vino deve essere al massimo del 70% per i vini secchi e spumanti, 35% per il passito.

Norme per la vinificazione

Designazione e presentazione

I vini possono essere venduti solo in bottiglia

Nell’etichetta e consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati.

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